STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MEDICI DI FAMIGLIA PER L’AMBIENTE DI FROSINONE E PROVINCIA

Art. 1) E’ costituita l’Associazione denominata “Medici di famiglia per l’ambiente di Frosinone e Provincia”

Art. 2) L’Associazione ha sede in Frosinone (Fr), Via SS Per Fiuggi n.7

Art. 3) L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa .Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4)  Partendo dalla pratica medica, confermando il ruolo etico del medico, ed in totale indipendenza, l’Associazione si prefigge di :

  • 1- individuare i rischi ambientali  e le minacce alla salute con il fine di contribuire alla loro prevenzione;
  • 2– promuovere lo sviluppo e la ricerca scientifica nel campo ambientale e lo studio delle patologie correlate;
  • 3- attuare una sorveglianza sanitaria con particolare riguardo agli aspetti epidemiologici ed igienico ambientali:
  • 4- promuovere  la difesa e la valorizzazione dell’ambiente;
  • 5- favorire le politiche di prevenzione, con la promozione,la pratica,lo sviluppo e la diffusione di attività ambientalistiche;
  • 6- stimolare le istituzioni per la creazione di strutture e di programmi per la ricerca e per la prevenzione delle patologie inquinamento correlate e delle malattie in genere;
  • 7– Promuovere corsi di formazione ed aggiornamento con l’obiettivo di stimolare la conoscenza, evidenziare i fondamenti scientifici e valutare l’efficacia degli interventi mirati sulle sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua, nel suolo e nel cibo;
  • 8- organizzare ed effettuare attività di informazione e preparazione  del personale medico, paramedico, degli assistenti di base e comunque di ogni figura professionale necessaria per attività di ricerca, prevenzione e assistenza per le  patologie inquinamento ambientale correlate;
  • 9– promuovere studi, ricerche, indagini conoscitive, attività pubblicistiche ed editoriali, in ambito regionale, nazionale ed internazionale, anche al fine di formulare proposte di natura politica, legislativa ed amministrativa;
  • 10– informare e coinvolgere i cittadini accrescendone la consapevolezza sulle problematiche ambiente e salute correlate, stimolando iniziative sia pubbliche che private;
  • 11- sensibilizzare la pubblica opinione sui problemi ambientali ed ecologici, correlati a quelli sanitari e sociali, a mezzo l’organizzazione e allestimento di conferenze, congressi,spettacoli,mixer promozionali,mostre mercato,seminari,incontri di studio, manifestazioni propagandistiche e pubblicitarie con la predisposizione di tutte le operazioni e le opere;
  • 12- promuovere la pubblicazione, la redazione, la traduzione, la diffusione di dispense, riviste, libri,testi informatici ed altro materiale informativo e di documentazione di interesse medico-scientifico;
  • 13– costituire e gestire un centro di documentazione, ricerca ed informazione aperto ad enti pubblici o privati e/o a privati cittadini.
  • 14– collaborare con le attività delle istituzioni che operano per la promozione della salute e per la salvaguardia dell’ambiente;
  • 15– stabilire rapporti con Enti, Associazioni, Istituti italiani e stranieri ,Istituti Scolastici che possano concorrere a favorire il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
  • 16- stipulare convenzioni sia con università italiane e/o estere, sia con altri enti pubblici e privati;
  • 17– collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le aziende sanitarie, e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
  • 18– Realizzare strategie di cooperazione con strutture sanitarie pubbliche e private, società di persone o di capitali, enti pubblici, associazioni, scuole;
  • 19- sviluppare l’approccio interdisciplinare con altre professioni per “risolvere, con la maggiore efficacia possibile, le diverse problematiche ambientali nel loro rapporto con la salute degli individui e della collettività”;

L’Associazione potrà altresì svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento della proprie finalità ed in particolare

  • A- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti , anche a titolo di eredità e/o donazione
  • B – stipulare convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
  • C– partecipare, costituire, concorrere alla costituzione, promuovere e sostenere , anche economicamente e finanziariamente, associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e/o private,organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini od analoghe
  • D- promuovere qualsivoglia attività destinata alla raccolta ed al reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali, mediante l’organizzazione di spettacoli, convegni e seminari e quanto altro ritenesse opportuno.
  • E- L’Associazione opera senza finalità di lucro e, oltre alle attività per realizzare gli scopi primari promuoverà tutte quelle altre iniziative utili al raggiungimento degli scopi sociali; in particolare, nel campo della promozione della salute, della prevenzione dei rischi e della eliminazione degli agenti tossico-nocivi  valorizzando anche la tutela    dei beni culturali e ambientali, del paesaggio, della natura, dell’ambiente salubre, delle culture nella loro più estesa accezione.

L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 6) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 7) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Esecutivo su richiesta dell’aspirante socio presentato da almeno due soci fondatori.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto a partecipare:

  • a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • a godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

Art. 9) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Esecutivo.

L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Esecutivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria e deciderà in modo inappellabile;

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Art. 13) Gli Organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea dei Soci;
  • Comitato esecutivo
  • Responsabile Scientifico
  • Presidente;

Art. 14) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Comitato Esecutivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 30 per cento dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail  o  affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci   purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

  • approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
  • eleggere il Comitato Esecutivo, stabilendone il numero dei componenti;
  • nomina il responsabile scientifico;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

  • deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Art. 18) L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 19) L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due quinti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 10 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.

Art.21) Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di tre membri ad un massiomo di sette membri  oltre il Responsabile scientifico quale membro di diritto.Il Comitato Esecutivo elegge al suo interno il Presidente.

Il Comitato esecutivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Comitato esecutivo competono in particolare:

  • le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
  • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  • le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
  • la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  • la fissazione delle quote sociali;
  • la facoltà di nominare, tra i soci esterni all’Associazione, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal comitato stesso;
  • la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
  • la delibera sull’ammissione di nuovi soci;

Art. 23) Il Comitato si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

Le sedute e le deliberazioni del Comitato sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dal Comitato Esecutivo ogni tre anni.

Art. 25) Il responsabile scientifico è nominato dall’Assemblea e si occuperà di tutte le attività strettamente legate ai fini istituzionali dell’associazione. Dovrà esprimere pareri vincolanti sulle decisioni del Comitato esecutivo riguardanti argomenti di natura scientifica.

Art. 26) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  • quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
  • contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
  • proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

Art. 27) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 28) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 01.01 al 31.12 di ogni anno. Il Comitato esecutivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio

Art. 29) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Comitato Esecutivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Comitato Esecutivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 31) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.